Art. 7.

      1. All'articolo 18 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia nei seggi presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte nei seggi presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro».

 

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